Mediazione–Mancato previo esperimento-Rilevabilità d’ufficio dal Giudice–Ricorso in materia di locazione, comodato e affitto-E’ soggetto a tentativo obbligatorio

Tribunale Prato, decreto 30 marzo 2011 (Giudice Cecchi)

Il ricorso ex art. 447-bis c.p.c.  attinente a domanda di accertamento dell’intervenuto esercizio del recesso – ad opera della resistente – senza l’osservanza del termine di preavviso pattuito, con conseguente domanda di condanna della resistente stessa al pagamento della somma corrispondente a sei mensilità di canone locativo, non rientra nell’ ipotesi di cui all’art. 4, lett. c) del D.lgs 28/2010, concernente  esclusivamente i procedimenti “… per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile”.

Il giudice deve rilevare d’ufficio dell’improcedibilità della domanda, per il mancato tentativo di mediazione, senza necessità di procedere alla fissazione (in questo caso) dell’udienza ex art. 420 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 5, 1° comma, del D.lgs. n. 28/2010, a prescindere dalla qualificazione normativa in termini di “improcedibilità” della sanzione processuale correlata al mancato esperimento della procedura di mediazione, sotto un profilo sostanziale non vi è luogo ad emettere un formale provvedimento di improcedibilità, dovendosi invece assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza (in questo caso, come detto, ai sensi dell’art. 420 c.p.c.) per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 28/2010,

Nel rito previsto dagli artt. 414 e ss c.p.c. (nei limiti del richiamo effettuato dall’art. 447-bis c.p.c.), la fissazione dell’udienza va effettuata avendo a riferimento anche il termine di cui all’art. 416, 1° comma, c.p.c., da computare in aggiunta al periodo di quattro mesi sopra indicato, onde evitare di addivenire al risultato di costringere la parte resistente a costituirsi in giudizio in concomitanza con il perdurante svolgimento della procedura di mediazione (ciò che, oltre ad essere evidentemente incongruo, si appalesa in contrasto con la riscontrata improcedibilità della domanda).

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